1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati elaborare i fascicoli dei progetti o programmi proposti in applicazione dei programmi indicativi.

  • b)I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto.
  • c)Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunita' puo' fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli. 2. I fascicoli sono trasmessi ufficialmente alla Comunita' dagli Stati ACP o dagli altri beneficiari di cui all'articolo 94, paragrafo 1. Quando si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 94, paragrafo 2, e' necessario l'accordo esplicito dello Stato o degli Stati interessati. 3. Tutti i progetti o programmi ufficialmente trasmessi in conformita' del paragrafo 2 sono portati a conoscenza dell'organo della Comunita' incaricato di prendere le decisioni di finanziamento.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art111 · fonte del testo