1. - Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati. 2. - Il paragrafo 1 e' anche applicabile per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato degli Ambasciatori in applicazione dell'articolo 171 della Convenzione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-interno-art2 · fonte del testo