[1]delle mansioni di membro dell'ufficio consolare

[2]Le mansioni di membro di un ufficio consolare hanno termine segnatamente con:

  • a)la notifica da parte dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le mansioni della persona in causa sono terminate;
  • b)il ritiro dell'exequatur;
  • c)la notifica allo Stato di invio che lo Stato di residenza ha cessato di considerare la persona in causa come membro del personale consolare.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art9 · fonte del testo