Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non puo' opporsi la scadenza, dei termini di prescrizione o di decadenza, se le domande necessarie sono presentate entro il termine di 2 anni dopo la entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art42 · fonte del testo