Se, secondo la legislazione di uno dei due Paesi contraenti, le prestazioni sono calcolate in rapporto allo ammontare dei salari percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti in virtu' del regime dell'altro Paese contraente, sono presi in considerazione dall'Ente che determina, le prestazioni sulla base della media dei salari o dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti in virtu' del proprio regime.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art27 · fonte del testo