Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Paesi contraenti occupato nel territorio dell'altro Paese e che abbia causato o che potra' causare sia la morte, sia una incapacita' permanente, totale o parziale, deve essere notificato senza indugio da parte dell'Ente assicuratore competente alla rappresentanza diplomatica, o consolare del Paese nella cui giurisdizione rientra il caso e di cui l'infortunato sia cittadino.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art16 · fonte del testo