ARTICOLO X (Consiglio dei Firmatari - Composizione)

  • a)Il Consiglio dei Firmatari e' costituito di Membri del Consiglio. Ogni Membro del Consiglio rappresenta un Firmatario.
  • b)Un Firmatario puo' essere rappresentato da un altro Firmatario in una sessione del Consiglio dei Firmatari, ma nessun Membro del Consiglio potra' rappresentare piu' di due altri Firmatari.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881~artx · fonte del testo