Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avra' il diritto di denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo la sua entrata in vigore nei propri confronti. Tuttavia, tale denuncia avra' effetto soltanto un anno dopo la data di ricezione della notifica di denuncia da parte del Governo belga, che ne informera' le altre Parti Contraenti per via diplomatica.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;880~art17 · fonte del testo