[1]Utilizzazione delle risorse

[2]1. Il Fondo fornisce i mezzi di finanziamento per i progetti e programmi tendenti a promuovere lo sviluppo economico sul territorio dei membri. Esso procura tali mezzi di finanziamento ai membri la cui situazione e le cui prospettive economiche esigono mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate. 2. I mezzi di finanziamento forniti dal Fondo sono destinati ai fini che, a giudizio del Fondo, sono altamente prioritari dal punto di vista dello sviluppo, tenuto conto dei bisogni della regione o delle regioni considerate e, salvo circostanze speciali, sono destinati a progetti o a gruppi di progetti specifici, in particolare a quelli iscritti nel quadro dei programmi nazionali, regionali o sub-regionali, ivi compresa la concessione di mezzi di finanziamento alle banche nazionali di sviluppo o ad altre appropriate istituzioni per consentire loro di accordare prestiti per il finanziamento di progetti specifici approvati dal Fondo.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art14 · fonte del testo