[1]Obbligo di informare l'interessato

[2]Se un individuo ricercato in seguito a domanda di estradizione e' arrestato in virtu' dell'articolo 16 della Convenzione, l'autorita' competente della Parte richiesta lo informa al piu' presto, e conformemente al proprio diritto interno, in merito alla domanda di cui e' oggetto e alla possibilita' di procedere all'estradizione con procedura semplificata in virtu' del presente Protocollo.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~terzo-protocollo-addizionale-art3 · fonte del testo