[1]Protezione dei testimoni

[2]Se una Parte fa domanda d'assistenza in virtu' della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli riguardo a un testimone che rischia di essere esposto a intimidazione o che ha bisogno di protezione, le autorita' competenti della Parte richiedente e quelle della Parte richiesta fanno il possibile per convenire misure intese a proteggere la persona in questione, in conformita' con il loro diritto nazionale.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;88~art23 · fonte del testo