[1]ARTICOLO V

[2]1. Le disposizioni degli Articoli 10, 11 e 12 si applicano a condizione che sia effettivamente attuato lo scambio di informazioni previsto dall'Articolo 26. 2. Ciascuno Stato contraente puo' sospendere l'applicazione degli Articoli 10, 11 e 12, ove abbia fondato motivo di ritenere che l'Articolo 26 non sia adeguatamente applicato. Con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della comunicazione di sospensione, le aliquote applicabili saranno rispettivamente: - 5 per cento, anziche' 0 per cento (ex articolo 10, paragrafo 2, lett. a) - 13 per cento, anziche' 0 per cento (ex articolo 11, paragrafo 2, lett. a) - 10 per cento, anziche' 0 per cento (ex articolo 12, paragrafo 2, lett. a) 3. Nel caso di sospensione di cui al paragrafo 2, le autorita' competenti faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un effettivo scambio di informazioni.

Testo vigente dal 30 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-07-19;88~protocollo-articolov · fonte del testo