[1]STUDENTI ED APPRENDISTI

[2]1. Le somme provenienti dall'estero che uno studente o un apprendista, il quale e', o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente, e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione di carattere tecnico, professionale, o aziendale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio per attendere alla propria istruzione, non sono imponibili in questo Stato per un periodo di tempo che e' ragionevolmente o usualmente necessario per completare l'istruzione o l'apprendistato intrapreso, ma in nessun caso una persona godra' dei benefici previsti dal presente paragrafo per piu' di 5 anni dall'inizio di tale istruzione o apprendistato. 2. Le remunerazioni pagate a uno studente o apprendista, rispettivamente, per i servizi resi nell'altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto altro Stato per un periodo di 2 anni a condizione che tali servizi siano connessi al suo mantenimento, istruzione o formazione professionale.

Testo vigente dal 30 luglio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2013-07-19;88~convenzione-articolo21 · fonte del testo