[1]dei conti in caso di recesso, di esclusione, oppure nei confronti dei membri che rifiutino di accettare una modifica

[2]1. In conformita' del presente articolo, il Consiglio stabilisce la liquidazione dei conti nei confronti di un membro che cessa di far parte del presente accordo per i seguenti motivi:

  • a)impossibilita' di accettare una modifica al presente accordo a norma dell'articolo 42;
  • b)recesso dall'accordo a norma dell'articolo 43; oppure
  • c)esclusione dal presente accordo a norma dell'articolo 44. 2. Il Consiglio conserva i contributi versati al conto amministrativo da un membro che cessa di far parte del presente accordo. 3. Un membro che abbia ricevuto un rimborso adeguato a norma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo di liquidazione o degli altri averi dell'organizzazione. A tale membro non puo' inoltro essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'organizzazione, dopo che e' stato versato il suddetto rimborso.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art45 · fonte del testo