[1]generali dei membri

[2]1. Nel periodo di applicazione del presente accordo i membri s'impegnano e collaborano al fine di promuovere la realizzazione degli obiettivi in esso fissati e si astengono da iniziative incompatibili con essi. 2. I membri si impegnano ad accettare come vincolanti le decisioni del Consiglio prese a norma del presente accordo e ad astenersi dall'attuare provvedimenti aventi effetto limitativo o contrario ad esse.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art34 · fonte del testo