[1]relativi all'approvazione dei progetti

[2]Per essere approvati dal Consiglio, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • a)offrire prospettive vantaggiose, attualmente o in futuro, per piu' di un membro esportatore, nonche' per il settore della iuta considerato globalmente;
  • b)contribuire al mantenimento oppure all'espansione degli scambi internazionali di iuta e dei prodotti da essa derivati;
  • c)offrire, prospettive di risultati economici positivi in rapporto ai costi a breve o a lungo termine;
  • d)essere ideati in modo da corrispondere alle dimensioni degli scambi internazionali di iuta e dei prodotti da essa derivati;
  • e)essere in grado di promuovere la capacita' concorrenziale globale oppure di favorire le prospettive di mercato della iuta e dei prodotti da essa derivati.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art27 · fonte del testo