[1]e pubblicazione dei conti

[2]1. Il Consiglio nomina dei revisori con il compito di verificare i suoi conti. 2. Un estratto del conto amministrativo e del conto speciale verificati da revisori indipendenti vengono resi noti ai membri al piu' presto possibile dopo la chiusura di ciascuna annata della iuta, e comunque entro sei mesi dopo tale data, e vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione successiva. Viene quindi pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo verificati.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art20 · fonte del testo