[1]La presente convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a che una delle Alte Parti contraenti non la denunzi con il preavviso di un anno.

[2]IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle Alte Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

[3]FATTO a Mosca il 16 maggio 1967 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana FANFANI

[4]Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche GROMYKO

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art44 · fonte del testo