Per la costruzione, la manutenzione, la conservazione e la gestione dell'opera ciascuno Stato:

  • a)non riscuotera' alcun dazio di dogana ne' tassa di effetto equivalente d'importazione o di esportazione sui materiali da costruzione, le materie prime ed il materiale destinato ad esservi incorporato, purche' originari e provenienti dall'altro Stato o in libera pratica nel territorio dello Stato stesso;
  • b)consentira', alle medesime condizioni, l'introduzione di materiali da costruzione, materie prime e materiale tecnico senza alcun divieto o restrizione economica di importazione.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~protocollo-art8 · fonte del testo