Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione del 29 ottobre 1958 citata al precedente articolo 5, gli onorari, le indennita' e le altre remunerazioni pagati per conto comune ai membri del comitato comune istituito ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione e dell'organo comune di esercizio previsto all'articolo 13 della medesima Convenzione, per le funzioni svolte a tale titolo, sono considerati come versati dalla societa' concessionaria di cui detti membri sono rappresentanti o mandatari.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~protocollo-art6 · fonte del testo