[1]fra le societa' concessionarie

[2]Gli atti di concessione imporranno alle concessionarie l'obbligo di sottoporre, in ultima istanza, le loro controversie ad un arbitro designato di comune accordo dai Governi. L'exequatur della sentenza resa dall'arbitro sara' emesso dall'organo giudiziario competente di ciascuno Stato.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~convenzione-art20 · fonte del testo