[1]del traffico

[2]Gli agenti del controllo del traffico di ciascuno Stato potranno circolare liberamente, per necessita' di servizio, nell'insieme delle due concessioni. Il controllo del traffico nel traforo potra' essere espletato con pattuglie miste, composte da agenti di ciascuno degli Stati. La constatazione e la repressione delle infrazioni saranno assicurate nelle condizioni a secondo le modalita' previste dalla legislazione dello Stato sul territorio del, quale sono state commesse.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~convenzione-art15 · fonte del testo