Le societa' concessionarie riscuoteranno, dagli utenti del traforo, pedaggi le cui tariffe massime saranno fissate di comune accordo dai Governi su parere della Commissione e le cui tariffe di applicazione saranno approvate dalla Commissione stessa. Le tariffe massime e le tariffe di applicazione terranno conto degli oneri delle concessionarie.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~convenzione-art12 · fonte del testo