[1]ARTICOLO IX. Autorita' amministrative e scientifiche

[2]1. Ai fini della presente Convenzione, ognuna delle Parti designera':

  • a)una o piu' Autorita' amministrative competenti per concedere permessi o certificati in nome della detta Parte; e
  • b)una o piu' Autorita' scientifiche. 2. Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato comunichera' al Governo depositario il nome e l'indirizzo della Autorita' amministrativa autorizzata per comunicare con le altre Parti e con la Segreteria. 3. Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente Articolo sara' comunicata alla Segreteria della Parte corrispondente, allo scopo di far si che venga trasmessa a tutte le rimanenti Parti. 4. Su domanda della Segreteria o di qualunque Autorita' amministrativa designata in conformita' col paragrafo 2 del presente Articolo, la Autorita' amministrativa designata da una Parte trasmettera' modelli di timbri, sigilli e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artix · fonte del testo