Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che la sua validita' si estende non solo ai loro territori metropolitani, ma anche ai territori per le cui relazioni internazionali essi sono responsabili; essi si impegnano a consultare, se necessario, i governi o le altre autorita' competenti di detti territori al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione o in precedenza, al fine di ottenere l'applicazione della Convenzione a tali territori, nonche' a notificare al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, i territori ai quali la Convenzione verra' applicata. Tale ratifica entrera' in vigore tre mesi dopo la data della sua ricezione.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art22 · fonte del testo