[1]dei coproduttori

[2](1) Il rapporto dei contributi dei coproduttori dei rispettivi Paesi in una "coproduzione cinematografica" puo' variare dal 20% (venti per cento) all'80% (ottanta per cento) del totale delle spese di ciascuna "coproduzione". L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. (2) Sono ammesse deroghe alle disposizioni di cui al comma (1) del presente articolo - previa approvazione da parte delle Autorita' competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della "coproduzione cinematografica". (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore bulgaro sia costituito da piu' imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' mai essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della "coproduzione cinematografica".

Testo vigente dal 3 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;87~allegato-art9 · fonte del testo