Le Parti contraenti tutelano e proteggono, individualmente e collettivamente, l'ambiente marino da tutte le fonti d'inquinamento e adottano misure efficaci, secondo le loro capacita' scientifiche, tecniche ed economiche, per prevenire, ridurre e, ove cio' sia possibile in pratica, eliminare l'inquinamento causato dall'immersione o dall'incenerimento in mare di rifiuti o di altre materie Ove necessario, esse armonizzano le loro politiche al riguardo.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-13;87~protocollo-art2 · fonte del testo