Ogni Parte contraente di cui un interesse di ordine giuridico e' in causa puo', dopo aver avvisato per iscritto le parti alla controversia che hanno iniziato questa procedura, intervenire nella procedura d'arbitrato, con l'accordo del Tribunale ed a sue spese. Ogni Parte che interviene in tal modo puo' presentare prove, fascicoli o far conoscere oralmente i suoi argomenti sulle questioni che danno luogo all'intervento, conformemente alle procedure stabilite in applicazione dell'articolo 7 del presente Allegato, ma nessun diritto le e' conferito per quanto riguarda la composizione del Tribunale.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;87~protocollo-allegato-3-art6 · fonte del testo