Competenze In vista dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, le autorita' competenti sono: per la Repubblica italiana: Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile o il Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla protezione civile e il Ministro dell'interno; per la Confederazione svizzera: il Dipartimento federale degli affari esteri e, nella zona di confine, i governi dei cantoni. Tali autorita' possono designare, secondo la propria normativa interna, altre autorita' con facolta' di richiedere assistenza o ricevere richieste di assistenza, e ne danno tempestiva comunicazione alle predette autorita' dell'altra parte contraente. Le autorita' cosi' designate hanno facolta' di comunicare tra loro. Le parti contraenti si scambiano, per via diplomatica, gli indirizzi, i numeri di telefono, di telex e di telefax delle summenzionate autorita', nonche' quelli delle autorita' da esse eventualmente designate per formulare e ricevere richieste di assistenza.

Testo vigente dal 10 aprile 1998

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;87~convenzione-art3 · fonte del testo