IN VIGORE 1. La presente Convenzione entra in vigore 1› gennaio successivo al termine di dodici mesi come minimo, o di ventiquattro mesi, come massimo, rispetto la data in cui almeno diciassette Stati o Unioni doganali o economiche di cui al precedente articolo 11, l'hanno firmata senza riserva di ratifica o hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1› gennaio 1987. 2. Per ogni Stato o Unione doganale o economica che firmi la presente Convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca dopo che sia stato raggiunto il numero minimo richiesto al paragrafo 1 del presente articolo la presente Convenzione entra in vigore il 1› gennaio successivo al termine di dodici mesi, come minimo, e di ventiquattro mesi, come massimo, rispetto alla data in cui, senza precisare una data piu' ravvicinata, tale Stato o Unione doganale o economica ha firmato la Convenzione senza riserva di ratifica o ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione. Tuttavia, la data d'entrata in vigore risultante dalle disposizioni del presente paragrafo non puo' essere anteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 11 marzo 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;87~convenzione-art13 · fonte del testo