[1]Articolo XVIII.

[2]Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le prestazioni per invalidita', le prestazioni di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, le prestazioni per i figli e le prestazioni in caso di morte acquisite in virtu' della legislazione di una delle due Parti non saranno soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il solo fatto che il beneficiario risieda nel territorio dell'altra Parte e saranno erogabili nel territorio dell'altra Parte.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869~artxviii · fonte del testo