[1]CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

[2]Articolo XIV.

[3]Ai fini dell'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui all'articolo II, lettera a), saranno presi in considerazione da parte dell'Italia, ove necessario, i periodi accreditati in virtu' del Regime pensionistico del Canada secondo i criteri di cui all'articolo XI paragrafo (4), lettere b) (ii).

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869~artxiv · fonte del testo