[1]Articolo X.

[2]Nonostante quanto previsto agli articoli V, VI, VII e VIII, le Autorita' competenti potranno addivenire a quelle intese che ritengano necessarie nell'interesse di particolari persone o categorie di persone, conformemente allo spirito e ai principi fondamentali del presente Accordo.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869~artx · fonte del testo