1. La presente convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione. 2. In seguito, la convenzione entrera' in vigore, per ogni altro Stato, tre mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866~convenzione-art25 · fonte del testo