Le Parti Contraenti si astengono, nei loro reciproci scambi, dal rendere piu' severe le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente esistenti alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 5.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art23 · fonte del testo