[1]I prodotti sottoelencati, originari della Turchia sono soggetti, all'importazione nella Comunita', ad un dazio doganale del 3% ad valorem. Tale dazio e' ridotto a 2% un anno dopo la data di entrata in vigore del Protocollo addizionale e a 1% due anni dopo tale data. Esso viene soppresso alla fine del terzo anno.

[2]N. della tariffa doganale comune

[3]DESIGNAZIONE DELLE MERCI

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~allegato-6-art5 · fonte del testo