[1]La Comunita' adotta tutte le misure necessarie affinche' il prelievo applicabile all'importazione nella Comunita' delle merci seguenti, prodotte in Turchia e direttamente importate da questo paese nella Comunita', sia quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, diminuito di 0,5 unita' di conto per tonnellata:

[2]N. della tariffa doganale comune

[3]DESIGNAZIONE DELLE MERCI

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~allegato-6-art12 · fonte del testo