Sin dall'attuazione della politica comune della pesca, la Comunita' adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia possibilita' d'esportazione almeno equivalenti a quelle previste in applicazione dell'articolo 6 del Protocollo provvisorio. Il Consiglio di Associazione esamina le misure che potrebbero migliorare dette possibilita'.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~allegato-6-art10 · fonte del testo