Il presente Accordo sara' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifichera' al Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrera' in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che procedera' per ultimo a detta notifica.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~accordo-art12 · fonte del testo