1. I pubblici dipendenti dovranno godere di un'adeguata protezione contro ogni atto di discriminazione che tenda a pregiudicare la liberta' sindacale in materia d'impiego. 2. Tale protezione dovra' applicarsi in particolare a cio' che concerne gli atti aventi il fine di:

  • a)subordinare l'impiego di un pubblico dipendente alla condizione che non s'iscriva ad una organizzazione di pubblici dipendenti o che cessi di far parte di una tale organizzazione;
  • b)licenziare un pubblico dipendente o danneggiarlo in altro modo, a motivo della sua iscrizione ad un'organizzazione di pubblici dipendenti o della sua partecipazione alle normali attivita' di una tale organizzazione.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-151-art4 · fonte del testo