1. La legislazione nazionale dovra' prescrivere i termini entro i quali le disposizioni della presente convenzione diventeranno applicabili in materia di:

  • a)costruzione o attrezzatura delle navi;
  • b)costruzione o attrezzatura di tutti gli apparecchi di sollevamento o di operazioni portuali situati sulla banchina;
  • c)costruzione di qualsiasi accessorio di operazioni portuali. 2. I termini prescritti in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo non dovranno superare i quattro anni a partire dalla data di ratifica della presente convenzione.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art42 · fonte del testo