In previsione d'infortuni, mezzi adeguati, ivi compreso un personale qualificato, dovranno essere facilmente disponibili per salvare qualsiasi persona in pericolo, prestare i primi soccorsi ed evacuare i feriti nei limiti del possibile e del ragionevole senza aggravare il loro stato.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art35 · fonte del testo