Le piattaforme di carico e gli altri dispositivi analoghi destinati a contenere o sopportare carichi dovranno essere di solida costruzione, di sufficiente resistenza e privi di qualsiasi difetto visibile tale da renderne pericoloso l'uso.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art29 · fonte del testo