[1]ARTICOLO IV

[2]Ciascuno Stato contraente notifichera' all'altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo entrera' in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche. Il presente Protocollo restera' in vigore fino a quando restera' in vigore la Convenzione. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

[3]Fatto in duplice esemplare a Quito il 13 dicembre 2016 nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[4]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica dell'Ecuador

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

[6]Marco Filippo Tornetta Guillaume Long Ambasciatore Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana e della Mobilita' Umana

Testo vigente dal 18 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-05-20;86~protocollo-artiv · fonte del testo