[1]Assistenza spontanea

[2]Le Autorita' competenti delle Parti possono spontaneamente fornirsi informazioni qualora vi sia motivo di ritenere che tali informazioni possano essere rilevanti per impedire o reprimere atti penalmente perseguibili. In tale caso, i motivi per cui vengono trasmessi i dati sono specificati dalla Parte trasmittente.

Testo vigente dal 16 giugno 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-05-19;86~accordo-art6 · fonte del testo