1. Il presente accordo si applica ai lavoratori, che possano far valere periodi di assicurazione in base alle legislazioni, e ai loro familiari o superstiti. 2. Il presente accordo non si applica ai periodi di servizio prestato in qualita' di agente diplomatico e consolare di carriera, o di agente di cancelleria, ne', salvo quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 2, ai periodi di servizio coperti da regimi speciali istituiti per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici (government agencies or instrumentalities).

Testo vigente dal 7 aprile 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86~art3 · fonte del testo