Se il beneficiario ha diritto a prestazioni in virtu' dell'articolo 9 paragrafo 2 da parte delle istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la somma di tali prestazioni e' inferiore all'importo della prestazione minima prevista dalla legislazione dello Stato in cui il beneficiario risiede, l'istituzione di questo Stato corrisponde, a proprio carico, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute in base all'articolo 9 paragrafo 2 e l'importo della prestazione minima suddetta.

Testo vigente dal 7 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86~art12 · fonte del testo