1. Ogni Governo d'uno Stato membro delle Nazioni Unite o delle loro istituzioni specializzate puo' divenire parte del presente Protocollo, in conformita' della sua procedura costituzionale e nelle condizioni fissate negli articoli 5, 6 e 7:

  • a)firmandolo; o
  • b)ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione; o
  • c)aderendovi. 2. Firmando il presente Protocollo, ogni Governo firmatario dichiarera' se, in conformita' della sua procedura costituzionale, la sua firma deve o no essere sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;854~protocollo-art4 · fonte del testo