[1]CONVENZIONE tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale del Brasile; desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito; hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[3]ARTICOLO 1. (Soggetti).

[4]La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 15 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;844~art1 · fonte del testo