[1]Modifiche

[2]1. Su proposta di una delle Parti, il presente Trattato potra' essere modificato in qualunque momento con l'accordo di tutte le Parti.

[3]2. Qualsiasi modifica entrera' in vigore in conformita' alle disposizioni dell'articolo 46.

Testo vigente dal 11 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84~trattato-art40 · fonte del testo